La maggior parte delle cause, che ad oggi risultano pendenti nel nostro ordinamento giudiziario coinvolgono, società o imprese addette a servizi di interesse economico generale (trasporti, fornitura di elettricità, acqua, ecc…). E’ successo un po’ a tutti di vedersi recapitare una “bollettona”, o di subire gravi disservizi. La maggior parte delle volte è sufficiente contattare l’esercente per risolvere il problema, altre, o per il valore dell’oggetto della controversia o per altra ragione, il diritto può rimaner leso per molto tempo fino a non esser più ristorato. 

Per alcuni, arrivati a questo punto, potrà sorgere spontaneo pensare: “se non ho altro modo gli faccio causa!!” eppure esistono una rosa di strumenti alternativi di cui ci si possa servire, parliamo dei mezzi alternativi di risoluzione delle controversie. Il nostro ordinamento attualmente ne conosce due: 

conciliazione stragiudiziale e mediazione. 

  • La conciliazione stragiudiziale è un rimedio che assume varia forma a seconda della tipologia della lite. Ai fini della tutela del consumatore le più importanti sono i tentativi di conciliazione: in materia di lavoro (usufruibile, dopo la modifica addivenuta nel 2010, su richiesta dell’interessato); per le controversie in materia agraria; per le controversie sul diritto d’autore; per le controversie insorte fra utenti ed esercenti i servizi di pubblica utilità; per le controversie in materia di telecomunicazioni fra gli utenti e destinatari delle licenze di erogazione del servizio.
  • La mediazione è invece un’attività rivolta alla ricerca di un accordo amichevole tra le parti quando il diritto in contesa sia disponibile. 

Ciò che in definitiva si può fare prima di rivolgersi all’autorità giudiziaria è: 

  • Cercare di risolvere amichevolmente il problema o la contesa (ad es. se trattasi di lite condominiale cercate di trovare un punto di raccordo tra le vostre esigenze e quelle del vicino; se trattasi di controversia con gli esercenti un servizio servitevi dei servizi telefonici o via mail per assicurarvi della solvibilità della questione in via non contenziosa)
  • Laddove una risoluzione pacifica non sia possibile verificate se ciò che contestate possa essere risolto preliminarmente a mezzo di conciliazione o mediazione.